IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  del  5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei giorni 31  ottobre  e  1°  novembre  2010  nel  territorio  delle
province di Lucca e Massa Carrara, e del 21 novembre 2011, con cui il
predetto stato emergenziale e' stato prorogato fino  al  30  novembre
2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  30
dicembre 2010, n. 3915; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un  ambito  di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Presidente della regione Toscana  del  2  ottobre
2012 e del 28 dicembre 2012; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Toscana e' individuata, a  partire  dal  1°  dicembre
2012,  quale  amministrazione  competente  al   coordinamento   delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi  da  eseguirsi
nel  contesto  di  criticita'  determinatosi  in  conseguenza   delle
avversita' atmosferiche verificatesi  nei  giorni  31  ottobre  e  1°
novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Dirigente  responsabile
del Settore Sistema regionale  di  protezione  civile  della  regione
Toscana  e'   individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  Regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data del 30 novembre  2012.  Egli  e'  autorizzato  a  porre  in
essere,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. Per quanto attiene al completamento degli  interventi  di
cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile
del Settore Sistema regionale  di  protezione  civile  della  regione
Toscana stipula appositi accordi con le amministrazioni pubbliche ivi
indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  3. Per i fini di  cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Giunta
regionale,  Commissario  delegato,  provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a  trasferire  al  Dirigente
responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della
regione Toscana tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale. 
  4.  Il  predetto  Dirigente,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della regione  Toscana,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   le   quali
provvedono nell'ambito delle risorse  disponibili  e  sulla  base  di
apposita convenzione, con oneri a carico dei pertinenti  capitoli  di
bilancio di  ciascuna  Amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Dirigente  responsabile  del  Settore
Sistema  regionale  di  protezione  civile  della   regione   Toscana
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili  ad  essi  connessi  con  le
risorse finanziarie di cui all'art. 8 dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010.  Il  predetto  Dirigente  e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 febbraio 2013 
 
                                             Il capo del Dipartimento 
                                              della protezione civile 
                                                     Gabrielli